Gli specialisti di Inas e Caf Cisl spiegano cosa cambia per i contribuenti
MANOVRA: PREVIDENZA E FISCO, LE NOVITA’
Tutto quello che c'è da sapere su pensioni e tasse

a cura di  Remo Guerrini  (responsabile Inas Milano) milano@inas.it  e Vincenzo Vita (responsabile Caf Milano) v.vita@cisl.it

(16.02.12.) Con la riforma Monti-Fornero c’è stato letteralmente un terremoto per le nostre “future” pensioni in cui le regole sia per il diritto che per la misura delle prestazioni pensionistiche vengono radicalmente cambiate. A circa 16 anni di distanza dall’ultimo provvedimento strutturale di modifica al sistema pensionistico italiano (la Riforma Dini del 1995) la presente riforma innalza i requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia, apporta novità al meccanismo di calcolo delle pensioni, cancella le “vecchie” pensioni di anzianità sostituendole con una nuova prestazione, la “pensione anticipata” e, infine, introduce meccanismi di penalizzazione o incentivi collegati all’età in cui si decide di andare in pensione.

Vediamo, argomento per argomento, che cosa avverrà per le nostre pensioni.

Salvaguardia dei requisiti già maturati al 31.12.2011

I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno già maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti, accedono alla pensione secondo la normativa vigente a tale data. Ciò significa che andranno in pensione secondo le norme vigenti al 31 dicembre 2011 anche coloro i quali, pur avendo perfezionato età anagrafica e contributi a questa data, debbano attendere l’apertura della finestra nel corso del 2012 e del 2013 per effetto della “finestra mobile”. A tal proposito, si precisa che la norma concede al lavoratore la facoltà di richiedere al proprio Ente di Previdenza la certificazione del diritto, per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza della contribuzione versata a suo favore entro il 31.12.2011.

L’unica e sola condizione per acquisire il diritto alla pensione secondo le vecchie regole rimane, quindi, aver perfezionato i requisiti previsti dalla normativa vigente alla data del 31/12/2011.

Deroghe alla nuova normativa

Continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenze senza incorrere quindi nella Riforma Monti:

Norma eccezionale per i soli lavoratori dipendenti del settore privato è prevista in via eccezionale:

. alle lavoratrici che optano per la liquidazione della prestazione con il sistema contributivo

. soggetti rientranti nel limite massimo numerico che dovrà essere stabilito con decreto interministeriale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comprensivi dei 10.000 derogati dalla L. 122/2010), anche se maturano i requisiti successivamente al 31.12.2011, ai soggetti:

. collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4.12.2011

. collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011

. titolari, alla data del 4.12.2011 , di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali, postali, ecc.

. autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 4.12.2011;

. dipendenti delle amministrazioni statali collocati in esonero dal servizio alla data del 4.12.

Norma eccezionale per i soli lavoratori  dipendenti del settore privato è prevista in via eccezionale:

. in favore di coloro che maturino almeno 35 anni di contributi entro il 31.12.2012, e che avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore della legge in argomento, i requisiti per il conseguimento delle QUOTA 96, la possibilità di accedere alla pensione anticipata al compimento di almeno 64 anni di età;

Pro-rata contributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene esteso il sistema contributivo in pro-rata alle anzianità contributive maturate a partire da tale data.

Tale previsione interessa anche coloro che rientrano nel sistema retributivo puro. Ne consegue che tutti coloro che non cesseranno entro il 31/12/2011 saranno destinatari di un sistema di calcolo misto.

NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

 Per coloro che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 nei regimi misto e contributivo, è possibile conseguire:

. la pensione di “vecchiaia”

 .la pensione “anticipata” (che sostituisce la pensione di anzianità)

– anche quelle liquidate con la massima anzianità contributiva – non è più soggetto al meccanismo delle cosiddette “finestre mobili”.

Pensione di vecchiaia

Tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (uomini e donne) che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 possono accedere alla pensione di vecchiaia secondo le modalità anagrafiche di seguito riportate:

1) lavoratrici dipendenti INPS: 62 anni nel 2012, che diventano 63 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni dal 1° gennaio 2016, per arrivare a 66 anni dal 1° gennaio 2018;

2) lavoratori dipendenti INPS e lavoratrici dipendenti INPDAP: 66 anni dal 2012;

3) lavoratrici autonome INPS e Gestione Separata INPS: 63 anni e 6 mesi nel 2012, che diventano 64 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni e sei mesi dal 2016, per arrivare a 66 anni dal 1° gennaio 2018;

4) lavoratori autonomi INPS e Gestione Separata INPS: 66 anni dal 2012.

Unitamente ai requisiti anagrafici descritti, è richiesta un’anzianità contributiva minima di 20 anni, sia per i soggetti che rientrano in un sistema misto (compresi quelli che avranno il pro-rata contributivo dal 2012), sia per quelli che rientrano nel contributivo puro. Per gli assicurati a partire dal 1° gennaio 1996, è richiesta anche la condizione che l’importo della prestazione pensionistica non sia inferiore all’1,5 dell’importo dell’assegno sociale. Si prescinde dal vincolo dell’importo minimo, qualora il lavoratore abbia raggiunto i 70 anni di età e sia in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva.

Età minima di accesso a pensione di vecchiaia dal 2021

Per tutti i lavoratori e le lavoratrici iscritti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile dall’anno 2021, i requisiti anagrafici richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età minima di accesso non inferiore a 67 anni.

Età massima per la pensione di vecchiaia e incentivazione

Sebbene per i lavoratori e le lavoratrici la pensione di vecchiaia possa essere conseguita in base ai requisiti contributivi ed anagrafici descritti ai punti precedenti, è prevista una forma di incentivazione nel caso di proseguimento dell’attività lavorativa, fermo restando gli specifici limiti ordinamentali: verranno, infatti, applicati coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, tenendo conto anche degli adeguamenti rispetto alla speranza di vita.

Per i lavoratori dipendenti, il divieto di licenziamento individuale (art.18 L.300/70) opera fino al conseguimento del limite massimo di flessibilità.

Pensione anticipata (ex pensione di anzianità)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è possibile conseguire una “pensione anticipata” in alternativa ai requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia.

 A tal fine, è richiesta, per l’anno 2012, un’anzianità contributiva di:
- 42 anni e 1 mese per gli uomini
- 41 anni e 1 mese per le donne.

Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a partire dal 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l’importo di pensione maturato sarà interamente attribuito.

Diversamente, se la pensione anticipata viene conseguita prima del 62° anno di età, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2012 verrà effettuata una riduzione:

- dell’1% con un’età compresa tra i 60 e i 62 anni;
- del 2% con un’età inferiore ai 60 anni.

Pensione anticipata nel sistema contributivo

Coloro che risultano assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 e che rientrano nel sistema contributivo puro, possono conseguire la pensione anticipata indipendentemente dal sesso, se in possesso di:

- 20 anni di contribuzione,
- 63 anni di età,
- un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale

Adeguamento agli incrementi della speranza di vita

 Gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla L. 122/10 si applicano a tutti i requisiti anagrafici previsti per l’accesso ai vari trattamenti pensionistici, nonché ai requisiti con la massima anzianità contributiva.

Totalizzazione

E’ prevista l’abrogazione del requisito minimo di durata dei 3 anni di iscrizione in ciascuna gestione previdenziale, qualora si intenda acquisire il diritto ad una prestazione pensionistica utilizzando l’istituto della totalizzazione. Pertanto, sarà possibile ottenere una pensione in totalizzazione anche in presenza di spezzoni contributivi non vincolati a durata temporale minima.

Aumento contributivo per i lavoratori autonomi

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche di lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni autonome dell’Inps sono incrementate ogni anno di 1,3 punti percentuali dal 2012 e 0,45 ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Perequazione delle pensioni

Per il biennio 2012 – 2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avverrà nella misura del 100% per le pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps (1.402,65 €)

Assegno sociale

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale , della pensione di invalidità e dell’assegno di invalidità civile è incrementato di un anno, passando da 65 a 66 anni.

Soppressione enti e organismi

Dal 1° gennaio 2012 sono soppressi l’INPDAP e l’ENPALS e le relative funzioni sono attribuite all’INPS che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.

 Il Patronato INAS è abilitato all’invio telematico delle istanze all’INPS e all’INPDAP. Può verificare con esattezza quando verrà perfezionato il requisito soggettivo alla pensione. Il servizio è gratuito.

FISCO: NON C’E’ SOLO L’IMU

Addizionale Irpef

Primo fra tutti c’è l’incremento dello 0.33% dell’addizionale regionale. Facendo salire l’aliquota base da 0,9 a 1,23%, si sommerà anche alle aliquote regionali aggiuntive. Nel caso della Lombardia l’aliquota massima, fissata a 1,4% per i redditi superiori a 30.987,41 euro, passa a 1,73 per cento. L’aumento si applica già sulla prima busta paga o pensione del 2012. Infatti, l’addizionale è calcolata sul reddito percepito l’anno precedente (2011), ed è trattenuta dal sostituto di imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, in 11 rate mensili nell’anno successivo. A titolo di esempio, su un reddito complessivo di 15.000 euro, l’aumento peserà per 49,50 euro. Per semplificare: il peso dell’addizionale inciderà per 33 euro ogni 10.000 euro di reddito.

DALL’ICI ALL’ IMU

La manovra anticipa di due anni l’entrata in vigore dell’Imu (Imposta municipale unica), con delle modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto dal decreto sul federalismo fiscale. È tassata anche l’abitazione principale e sono stati incrementati i coefficienti di moltiplicazione delle rendite che passano da 100 a 160. L’imposta Municipale Unica sostituisce principalmente all’Ici, portando con se diversi aspetti dell’impianto normativo del vecchio tributo. L’oggetto dell’Imposta è rappresentato dai fabbricati, dalle aree fabbricabili e dai terreni agricoli; le scadenze per i pagamenti sono fissate in due rate: la prima al 18 di giugno 2012 ( il 16 giugno cade di sabato) e la seconda al 17 di dicembre 2012 ( il 16 dicembre cade di domenica). Le due aliquote di 0,4%, per l’abitazione principale e 0,76%, per gli altri immobili, sono un punto di partenza, che i Comuni potranno modificare, fino a 0,2%, in più o meno. È prevista una detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, aumentabile di 50 euro, per ogni figlio convivente che abbia meno di 26 anni, fino ad un massimo di quattro figli. La maggiore detrazione compete anche nel caso in cui i figli non siano a carico.

Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione principale, la norma fissa dei paletti molto più chiari di quelli dell’Ici. Infatti, sono considerate pertinenze dell’abitazione principale, un solo box, una sola cantina o un solo posto auto, quindi si potrà godere del regime agevolato fino ad un massimo di tre pertinenze. C’è infine da precisare che l’Imu, dello 0,76, assorbe anche l’ Irpef e delle relative addizionali, con alcune eccezioni, come quella relativa agli immobili concessi in affitto, in quanto la norma prevede che l’Imu, sia sostitutiva della sola Ici e non dell’Irpef o dell’eventuale Cedolare secca. Pertanto chi concede un immobile in affitto, oltre all’Imu, dovrà pagare anche l’Irpef, con relative addizionali oppure l’aliquota del 21% o 19%, nel caso abbia optato per la Cedolare secca.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo (le cifre sono in euro):

. Rendita catastale (casa + pertinenze)

. abitazione principale

. abitazione principale con due figli

 ATTIVITÀ SCUDATE

Il comma 6 dell’articolo 9 della manovra, prevede un prelievo sulle attività scudate, oggetto di emersione, che risultano ancora segretate alla data del 6 dicembre 2011. Le aliquote dell’1% per l’anno 2011 e 2012, del 1,35% per l’anno 2013 e del 4% dal 2014. L’imposta verrà versata direttamente dall’intermediario, al 6 di febbraio di ogni anno.

IMMOBILI E DEPOSITI ALL’ESTERO

Le persone fisiche che posseggono attività finanziarie all’estero, dall’anno di imposta 2011, dovranno fare i conti con una nuova imposta, il primo versamento dovrà essere effettuato con le scadenze previste per l’Unico 2012 e verrà determinato applicando l’ aliquota dell’1% ai valori finanziari posseduti all’estero. Dal 2013, l’aliquota passa all’1,5%. Il calcolo dovrà essere fatto tenendo conto della quota e del periodo di possesso. Anche i possessori di immobili all’estero, saranno chiamati alla cassa, per il pagamento di una nuova imposta che è retroattiva e si applicherà, a decorrere dal 2011, con un’aliquota dello 0,76%, sul valore degli immobili. Sono interessate tutte le persone fisiche, residenti nel territorio dello stato, quindi sarà tenuto al pagamento anche il cittadino svizzero, residente fiscalmente in Italia. Le scadenze dovrebbero coincidere, con quelle previste per il modello Unico.

MANETTE PER CHI RACCONTA BUGIE AL FISCO

La manovra prevede un inasprimento delle sanzioni sulle bugie raccontate al fisco, facendo ricadere nel penale, l’esibizione di documenti falsi o le dichiarazioni non vere che producono un delitto tributario. Quindi per evitare di incappare in contestazioni di questa natura, è indispensabile che il contribuente, tenga una condotta trasparente e veritiera, alle richieste dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate o ai militari della Guardia di Finanza. Si può arrivare a una pena massima, di tre anni di reclusione.